Sez. 1, Sentenza n. 15746 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287810-02
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Prima proroga e proroghe successive - Presupposti - Differenze - Valutazione del giudice - Indicazione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la valutazione cui è tenuto il giudice della proroga varia a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, e, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 370 del 2025, Rv. 673833-01). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto di proroga redatto su modulo precompilato nel quale il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni dell'affermata irrilevanza del precedente periodo di trattenimento subito dallo straniero per sei mesi).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 5, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)