Sez. 3, Sentenza n. 1173 del 16/02/1984 (Rv. 433310 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA CON CONTENUTO SOSTANZIALE E NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ORDINANZA EMESSA DA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DELLA CORTE D'APPELLO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA CON CONTENUTO SOSTANZIALE E NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ORDINANZA EMESSA DA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DELLA CORTE D'APPELLO.*
È impugnabile con regolamento di Competenza il provvedimento che, pur rivestendo la Forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale e natura di sentenza, in quanto provenga da un organo fornito di potestas decidendi e non si limiti ad impartire Disposizioni di carattere meramente ordinatorio circa l'ulteriore trattazione della causa, ma previamente esamini e risolva la questione, dibattuta tra le parti, circa la Competenza del giudice adito a decidere il merito della controversia. (alla stregua di tale principio, il S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento di Competenza avverso ordinanza con cui la Sezione specializzata agraria della Corte d'appello, dinanzi alla quale era stata riproposta l'eccezione di incompetenza per materia disattesa in primo grado, aveva presupposto la natura agraria della controversia e la sua Competenza col riconoscimento a favore dell'affittuario dei modi e termini di contestazione dell'inadempimento a norma dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982). (V 294/83, mass n 425103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)