Sez. 1, Sentenza n. 10511 del 30/10/1990 (Rv. 469576 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - ISTANZA DI ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AD ALTRO SOGGETTO - CONVOCAZIONE DELLO STESSO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA - IMPLICITA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - ISTANZA DI ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AD ALTRO SOGGETTO - CONVOCAZIONE DELLO STESSO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA - IMPLICITA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, con cui il giudice delegato abbia disposto la convocazione di soggetto che debba essere sentito (in camera di consiglio) in relazione ad istanza di estensione del fallimento a suo carico, oltreché proveniente da organo privo di potestas iudicandi, è privo in assoluto di carattere decisorio, assolvendo ad una funzione meramente interlocutoria ed ordinatoria senza contenere alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla Competenza, sicché non è impugnabile con regolamento di Competenza. (V 1173/84, mass n 433310; (V 294/83, mass n 425103; (V 1086/79, mass n 397284).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)