Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 25/07/1972 (Rv. 360032 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - DI CREDITO VERSO LA PA - FINANZIAMENTO BANCARIO - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA RIDOTTA - CONDIZIONI - INTERDIPENDENZA TRA CESSIONE E FINANZIAMENTO - ESTREMI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - DI CREDITO VERSO LA PA - FINANZIAMENTO BANCARIO - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA RIDOTTA - CONDIZIONI - INTERDIPENDENZA TRA CESSIONE E FINANZIAMENTO - ESTREMI.*
In tema di liquidazione dell'imposta di registro le norme contenute negli artt 1 e 24 della legge 4 aprile 1953 n 261, 8 della legge di registro e 4 e 28 della tariffa all a consentono l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta nell'ipotesi in cui tra il finanziamento da parte di un istituto bancario e la cessione di un credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione sussista una interdipendenza tale da escludere la possibilita che la seconda venga utilizzata per finalita diverse dalla Estinzione del primo, e cioe soltanto quando l'atto di cessione contenga Disposizioni limitative, atte ad impedire la utilizzabilita della eccedenza per uno scopo diverso dalla Estinzione del finanziamento. (V 692'70, mass n 345912).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 24, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)