Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012 (Rv. 623482 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di violazione del divieto del patto di quota lite.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'avvenuta abrogazione di divieti già tipizzati nel codice deontologico, non può elidere l'antigiuridicità delle condotte pregresse, secondo la regola penalistica della retroattività degli effetti derivanti dalla "abolitio criminis" ai procedimenti in corso, poiché l'illecito deontologico è riconducibile al "genus" degli illeciti amministrativi, per i quali - in difetto della "eadem ratio" - non trova applicazione, in via analogica, il principio del "favor rei" sancito dall'art. 2 cod. pen., bensì quello del "tempus regit actum". (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva irrogato la sanzione disciplinare per violazione del divieto del patto di quota lite).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)