Sez. U, Sentenza n. 15314 del 24/06/2010 (Rv. 613974 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari commessi da magistrati - Applicabilità del principio del "favor rei" ex art. 2 cod. pen. - Esclusione - Art. 32 bis del d.lgs. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" degli illeciti amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", così come sancito dall'art. 2 cod. pen., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 cod. pen., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 "se più favorevoli".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)