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Sez. U, Ordinanza n. 28159 del 26/11/2008 (Rv. 605551 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605551-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)