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Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590617 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione in via equitativa del danno - Obbligo per il giudice di indicare gli elementi di fatto e i criteri su cui si fonda la liquidazione equitativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590617-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il giudice del merito ha l'obbligo di motivare la liquidazione equitativa del danno indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali egli deve fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione del danno, pur senza essere tenuto a una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi valorizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)