Sez. 3, Sentenza n. 15411 del 10/08/2004 (Rv. 575932 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Interessi - Calcolo - Computo dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata fino al momento della decisione - Esclusione - Computo sui singoli incrementi nominali della somma originaria, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio - Necessità - Motivazione - Indicazione specifica degli interessi compensativi - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 cod. civ., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 cod. civ. Pertanto, allo scopo di permettere l'individuazione del percorso logico - argomentativo seguito e di consentire il controllo dell'osservanza del succitato principio in tema di liquidazione del danno da ritardo, con la tecnica degli interessi compensativi, il giudice è tenuto ad enuclearli specificamente rispetto alla liquidazione della somma attualizzata, stabilita quale equivalente del danno cagionato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)