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Sez. 3, Sentenza n. 13933 del 25/09/2002 (Rv. 557578 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno morale - Criterio equitativo - Legittimità - Ragioni - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557578-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In materia di risarcimento del danno, la liquidazione del danno morale va necessariamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice, in quanto non si presta ad una precisa determinazione del suo ammontare mediante criteri obiettivi. Tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, purché il giudice di merito abbia dato adeguata ragione del proprio convincimento, indicando quali aspetti del concreto episodio al suo esame abbia ritenuto di valorizzare in proposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)