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Sez. 1, Sentenza n. 126 del 05/01/2001 (Rv. 542972 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Corresponsione in unica soluzione - Successiva richiesta del coniuge assegnatario di ulteriori prestazioni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Erronea valutazione da parte del giudice, della ricorrenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno in unica soluzione - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato sulla sussistenza degli stessi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542972-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere legittimamente invocata dal coniuge assegnatario, in base al disposto dell'art. 5, comma ottavo, della legge n. 898 del 1970, neanche per la sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l'art. 9 della stessa legge subordina l'ammissibilità della istanza di revisione dell'assegno corrisposto periodicamente. Peraltro, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno è, a sua volta, assoggettata a determinati presupposti, previsti dal citato ottavo comma dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, la cui sussistenza è oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, impugnabile con i mezzi ordinari, pena la formazione del giudicato sul punto, con conseguente preclusione della proposizione di successive domande di contenuto economico nei confronti dell'ex coniuge.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)