Sez. L, Sentenza n. 3635 del 08/03/2012 (Rv. 621939 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Trattamento economico del coniuge divorziato - Corresponsione dell'assegno divorzile "una tantum" - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in caso di morte dell'ex coniuge, occorre distinguere tra l'ipotesi di attribuzione di un assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella, alternativa, costituita dalla mera erogazione di una somma, anche rateizzata, ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto, il cui conferimento preclude il riconoscimento, per il futuro, di una nuova domanda a contenuto economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione "una tantum" sia idonea a definire stabilmente i rapporti economici tra le parti e tale da determinare un miglioramento della situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)