Sez. 1, Sentenza n. 25373 del 12/11/2013 (Rv. 629076 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Enti locali - Riconoscimento di debiti fuori bilancio - Funzione - Sanatoria di contratti nulli o deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non ha la funzione di introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apportare una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile n. 144.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 37, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)