Sez. 3, Sentenza n. 9412 del 27/04/2011 (Rv. 617815 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Riconoscimento di debiti fuori bilancio - Effetti - Sanatoria di contratti nulli - Esclusione - Innovazione rispetto alle regole che richiedono la forma scritta "ad substantiam" nei contratti della P.A. - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 24 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e dell'art. 12-bis del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 (conv., con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam"; ne consegue che il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 80 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24, Decreto Legge 12/01/1991 num. 6 art. 12 bis, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)