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Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 27/01/2015 (Rv. 633934 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Enti locali - Riconoscimento di un debito fuori bilancio per lavori urgenti - Procedimento discrezionale - Configurabilità - Finalità.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633934-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 37 com. 1, Decreto Legisl. 15/09/1997 num. 342 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194 com. 1, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)