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Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 23/05/1979 (Rv. 399315 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI IN PROPRIO SUCCESSIVA ALL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA SOCIETA - CARATTERE ESCLUSIVO - IPOTECA ISCRITTA SUI BENI DI UN SOCIO A GARANZIA DI UNA SUA OBBLIGAZIONE PERSONALE SUCCESSIVAMENTE ALL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MA OLTRE UN ANNO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399315-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI IN PROPRIO SUCCESSIVA ALL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA SOCIETA - CARATTERE ESCLUSIVO - IPOTECA ISCRITTA SUI BENI DI UN SOCIO A GARANZIA DI UNA SUA OBBLIGAZIONE PERSONALE SUCCESSIVAMENTE ALL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MA OLTRE UN ANNO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA - DECORRENZA.*

Nell'ipotesi di ammissione al concordato preventivo di una societa di fatto e di successiva dichiarazione di fallimento della societa e dei soci in proprio, i presupposti della dichiarazione di fallimento sono riferibili unicamente alla societa, dato che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili consegue per legge a quello della societa ed e irrilevante che essi non siano imprenditori commerciali e non versino in stato di insolvenza, in quanto lo scopo della loro personale dichiarazione di fallimento e solo quello di impedire che essi possano compiere Atti di disposizione del loro patrimonio, che deve servire a soddisfare anche i creditori sociali; mentre, per il carattere meramente conseguenziale e dipendente del fallimento dei soci illimitatamente responsabili rispetto a quello della societa, si ha l'identita del soggetto dichiarato fallito rispetto a quello ammesso al concordato preventivo. Da cio consegue che il termine per la proposizione dell'Azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto l'ipoteca iscritta sui beni di un socio a garanzia di una sua obbligazione personale dopo l'omologazione del concordato, ma oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento della societa e dei soci in proprio, decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non da quella successiva della dichiarazione di fallimento, in quanto l'omologazione del concordato non fa venir meno lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore. (V 4216/76, mass n 382894).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)