Sez. 1, Sentenza n. 4216 del 15/11/1976 (Rv. 382894 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - REVOCA - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - REVOCA - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA.*
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato nel corso della procedura di amministrazione controllata i termini per la proposizione dell'Azione revocatoria previsti dall'art 67 legge fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione a tale procedura e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento, in base al rapporto di interdipendenza e conseguenzialita tra le due procedure. (V 3931/56).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)