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Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 17/12/1994 (Rv. 489293 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Sospensione del decorso degli interessi legali e convenzionali - Fallimento esteso ai soci illimitatamente responsabili - Effetti - Sospensione del decorso degli interessi - Dalla domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dalla società.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489293-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

La sospensione del decorso degli interessi convenzionali o legali, disposta in caso di fallimento dall'art. 55 legge fall. - e decorrente dalla data di presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo, nel caso in cui il tribunale, dichiarata inammissibile la relativa proposta, dichiari il fallimento - ha la sua ragione d'essere nell'insolvenza che toglie all'imprenditore il diritto e il dovere di disporre del proprio patrimonio, a salvaguardia della "par condicio creditorum". Conseguentemente, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento di una società sia estesa ai soci illimitatamente responsabili, la sospensione del decorso degli interessi si verifica anche nei confronti di tali soci a far tempo della data della domanda di ammissione al concordato preventivo che sia stata proposta dalla sola società, essendo identico ed unitario il fatto dell'insolvenza della società e dei soci illimitatamente responsabili.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)