Sez. L, Sentenza n. 2879 del 06/04/1990 (Rv. 466468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - E.N.A.S.A.R.C.O. - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPONENTE - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - E.N.A.S.A.R.C.O. - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPONENTE - CONFIGURABILITÀ.*
Qualora il preponente non iscriva l'agente all'e.N.A.S.a.R.C.o. O versi importi in conto liquidazione di misura inferiore al dovuto sul "conto individuale" acceso presso l'ente in favore dell'agente medesimo, questi può pretendere direttamente dal preponente il pagamento del proprio credito per indennità di fine rapporto ove non possa farlo valere, in tutto o in parte, nei confronti di tale ente. (Conf 1340/75, mass n 374867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)