Sez. 1, Sentenza n. 29128 del 11/12/2008 (Rv. 606098 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Successione nel rapporto processuale facente capo alla società incorporata - Sentenza di primo grado emessa contro quest'ultima - Legittimazione all'appello - Spettanza - Alla società incorporante intervenuta nel giudizio di primo grado - Fondamento - Condizioni - Fattispecie in materia di annullamento di atto di fusione.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
In caso di impugnazione della delibera assembleare avente ad oggetto la fusione per incorporazione di una società, nel relativo giudizio in cui la società incorporante abbia spiegato intervento volontario, la stessa società assume comunque, ai sensi dell'art.2504-bis cod. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente), tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, subentrando perciò anche nella posizione processuale di quest'ultima; ne consegue che, senza necessità di espressa enunciazione nell'atto della qualifica di successore nella posizione dell'originaria incorporata, la società incorporante è legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa nei confronti della prima, se non sussiste alcun dubbio sull'unicità del centro d'imputazione soggettiva del rapporto giuridico dedotto in lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2504 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)