Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 24/03/2006 (Rv. 590546 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Sussistenza - Processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Onere di proposizione dell'impugnazione nei confronti del soggetto effettivamente legittimato - Condizione - Conoscenza o conoscibilità con la normale diligenza dell'evento - Necessità - Fattispecie in tema di fusione per incorporazione della società in causa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi; di conseguenza, nei giudizi in cui sia parte in causa una società che divenga oggetto di fusione per incorporazione si verifica (nel regime anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003 all'articolo 2504 - bis, primo comma cod. civ.) un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo. Se la fusione, come nella fattispecie, interviene dopo la pubblicazione della sentenza e durante la pendenza del termine per impugnarla, l'impugnazione dovrà essere proposta da o contro il nuovo soggetto (la società incorporante) effettivamente legittimato anche se l'evento della fusione non sia stato né dichiarato né notificato. Peraltro, limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995(rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell'articolo 164 cod. proc. civ.), il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normali diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione nei confronti della società incorporante in quanto quest'ultima era stata menzionata nella notificazione della sentenza impugnata come parte processuale subentrata alla società incorporata; tale circostanza, mettendo sull'avviso il destinatario della notificazione, gli imponeva l'onere di accertare, mediante consultazione del registro delle imprese, l'identità dell'ente nei cui confronti l'impugnazione andava diretta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)