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Sez. U, Sentenza n. 7131 del 21/07/1998 (Rv. 517372 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento cautelare - Ammissibilità - Esclusione - Procedimento possessorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517372-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile nei procedimenti cautelari stante la reclamabilità del provvedimento, positivo o negativo, adottato a conclusione degli stessi, è invece ammissibile nei procedimenti possessori quando esso venga proposto prima di qualsivoglia decisione sul merito con lo scopo di accelerare e di anticipare le questioni di giurisdizione tramite la definitiva individuazione del giudice cui sia devoluta la controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)