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Sez. U, Sentenza n. 191 del 11/01/1997 (Rv. 501660 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Misura cautelare - Provvedimenti di accoglimento o di rigetto - Reclamo al giudice superiore ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. per motivi di giurisdizione - Ammissibilità - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501660-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Essendo ammissibile il reclamo al giudice processualmente sovraordinato anche per motivi attinenti alla giurisdizione avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare a norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 1994, avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso anche che trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale e che la definizione del relativo procedimento in tempi brevi fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)