Sez. U, Sentenza n. 5442 del 13/06/1996 (Rv. 498068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE | Provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di misura cautelare - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE
Durante lo svolgimento del procedimento cautelare di cui agli artt. 669 bis e seguenti cod. proc. civ, ancorché sia intervenuto provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di concessione di misura cautelare, è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, attesa la possibilità, riconosciuta dall'art. 669 "terdecies" stesso codice, di immediato reclamo avverso detto provvedimento e di pronuncia sulla giurisdizione nei termini brevissimi stabiliti dall'art. 739 cod. proc. civ. (espressamente richiamato dal citato art. 669 "terdecies").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)