diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 22130 del 22/09/2017 (Rv. 645621 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TASSA RIFIUTI (TARI) – Presupposto applicativo - Esenzione- Prova a carico del contribuente- Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645621-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente - che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci - non potendo escludersi che l'area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)