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Sez. 5 - , Sentenza n. 26725 del 22/12/2016 (Rv. 642369 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Area adibita a magazzino o a deposito dei rifiuti - Esenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642369-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/2015 num. 507 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)