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Sez. 6, Sentenza n. 1270 del 20/06/1967 Ud. (dep. 18/10/1967) Rv. 105708 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - SOMME DI DENARO VERSATE DAI CONTRIBUENDI - NATURA DI DENARO PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE O DI UN SUO DIPENDENTE - SUSSISTENZA DEL REATO - OBBLIGO DI VERSARE IL NON RISCOSSO PER RISCOSSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105708-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - SOMME DI DENARO VERSATE DAI CONTRIBUENDI - NATURA DI DENARO PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE O DI UN SUO DIPENDENTE - SUSSISTENZA DEL REATO - OBBLIGO DI VERSARE IL NON RISCOSSO PER RISCOSSO - IRRILEVANZA.*

Il denaro che viene in possesso dell'esattore o di un suo incaricato, nell'assolvimento della funzione pubblica della riscossione per un titolo che e dello stato o degli altri enti pubblici impositori, costituisce fin dal momento della esazione pubblica pecunia. Tale carattere non viene meno per la obbligazione di quantita cui l'esattore e tenuto verso l'ente impositore(Obbligo di versare il non riscosso per riscosso), trattandosi di una obbligazione sussidiaria a garanzia dell'ente pubblico. Ond'e che non solo l'esattore, ma anche il dipendente di costui, che di fatto si trovi ad esercitare non abusivamente la pubblica funzione della riscossione delle imposte, commettono peculato ogni qualvolta si approprino del denaro che, per un qualsiasi titolo, faccia capo allo stato o ad un altro ente pubblico. (Conf 103899, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)