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Sez. 6, Sentenza n. 16 del 13/01/1967 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103899 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - ESATTORE DELLE IMPOSTE - SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DANARO PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE - SUSSISTENZA DEL REATO - OBBLIGO DELL'ESATTORE DI VERSARE IL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103899-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - ESATTORE DELLE IMPOSTE - SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DANARO PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE - SUSSISTENZA DEL REATO - OBBLIGO DELL'ESATTORE DI VERSARE IL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - IRRILEVANZA.*

L'ufficiale esattoriale non e un cessionario del credito tributario, ma un semplice agente incaricato della sola esazione, rimanendo la titolarita dell'intero rapporto tributario all'ente impositore. Pertanto il danaro versato dal contribuente nelle mani dell'esattore conserva il carattere di provento di imposta e, quindi, di danaro pubblico. Ne e rilevante che, in virtu del rapporto di concessione del servizio di esattoria, l'esattore ha l'Obbligo di prestare cauzione, e tenuto in caso di ritardo ad una indennita dimora ed e obbligato a versare all'ente impositore anche i Tributi non riscossi, perche tali prescrizioni mirano soltanto ad assicurare l'esatto e puntuale versamento da parte dell'esattore del carico tributario in riscossione, ma non incidono sulla realta della appartenenza del nummario riscosso all'ente impositore. (principio applicato, nella specie, ai fini del reato di peculato). (Conf 103360, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)