Sez. 2, Sentenza n. 857 del 16/03/1968 (Rv. 332163 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE- NUOVA - FATTO GIURIDICO COSTITUTIVO - IDENTIFICAZIONE CON IL RAPPORTO GIURIDICO FONDAMENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE- CONTRATTI CON PRESTAZIONI PLURIME - INADEMPIMENTO DI CIASCUNA PRESTAZIONE - FATTO GIURIDICO COSTITUTIVO AUTONOMO - DEDUZIONE DELLO INADEMPIMENTO DI ALTRE PRESTAZIONI - NOVITA DELLA DOMANDA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE- NUOVA - FATTO GIURIDICO COSTITUTIVO - IDENTIFICAZIONE CON IL RAPPORTO GIURIDICO FONDAMENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE- CONTRATTI CON PRESTAZIONI PLURIME - INADEMPIMENTO DI CIASCUNA PRESTAZIONE - FATTO GIURIDICO COSTITUTIVO AUTONOMO - DEDUZIONE DELLO INADEMPIMENTO DI ALTRE PRESTAZIONI - NOVITA DELLA DOMANDA.*
Al fine di stabilire se si versi in un'ipotesi di semplice emendatio o di una vera e propria mutatio libelli, il fatto giuridico costitutivo del diritto controverso non si identifica sempre con il rapporto giuridico fondamentale, che in taluni casi rappresenta invece la causa agendi remota, del tutto distinta dalla causa agendi prossima, la sola che serve ad individuare la domanda giudiziale. Nei contratti che abbiano per oggetto prestazioni plurime, il mancato adempimento di ciascuna di esse puo essere, di per se, fatto costitutivo di interesse ad agire. Pertanto, qualora uno dei contraenti, deduca la mancata esecuzione di una o di alcune delle prestazioni dovute, la causa petendi dell'Azione dedotta in giudizio va individuata con specifico riferimento a quella o a quelle fra le prestazioni contrattuali, la cui mancata esecuzione sia stata dall'attore posta a fondamento della sua pretesa, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto. Consegue che si ha domanda nuova per immutazione del fatto giuridico costitutivo dell'originaria domanda nel caso in cui l'attore, dopo aver richiesto con l'atto di citazione il pagamento di determinate indennita, assumendo di non averle avute corrisposte, deduca, nel corso del giudizio, altre inadempienze, traendone nuova e diversa ragione per ulteriori pretese.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)