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Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 06/07/1976 (Rv. 381312 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CAUSA PETENDI - GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA DELLA PRETESA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381312-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CAUSA PETENDI - GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA DELLA PRETESA - DIFFERENZE.*

Non si deve confondere la causa petendi, oggettivamente intesa, con la giustificazione giuridica della pretesa: questa attiene alla qualificazione del fatto, al suo inquadramento in una determinata fattispecie legale ed agli argomenti di diritto addotti per ottenere la pronuncia favorevole, mentre quella - intesa come elemento idoneo a caratterizzare la domanda proposta in giudizio - si identifica, sostanzialmente, nell'atto o nel fatto giuridico da cui, secondo l'attore, deriva il suo diritto ad ottenere il bene richiesto. (V 857/68, mass n 332163; (V 2341/67, mass n 329582; (V 3210/63, mass n 264897).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)