Sez. L, Sentenza n. 1648 del 05/03/1983 (Rv. 426491 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Le preclusioni stabilite dall'art. 416, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. riguardano soltanto le eccezioni in senso stretto (rimesse al potere dispositivo delle parti in quanto relative ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi non rilevabili d'ufficio) e non si estendono alle eccezioni in senso lato o mere difese (che si risolvono nella contestazione delle condizioni dell'Azione, la cui sussistenza dev'essere verificata d'ufficio dal giudice) e neppure alle eccezioni in senso proprio (relativo a fatti estintivi, impeditivi o modificativi che operano ipso iure e debbono essere rilevati dal giudice pure d'ufficio). (Conf 5424/80, mass n 409298; (Conf 4106/79, mass n 400609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)