diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2603 del 14/07/1969 (Rv. 342199 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - DIVERSI EFFETTI DANNOSI VERIFICATISI DOPO LA SENTENZA PENALE - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA - CONSULENZA TECNICA AVENTE AD OGGETTO LO STESSO MATERIALE CLINICO E PATOLOGICO ACCERTATO NEL GIUDIZIO PENALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342199-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - DIVERSI EFFETTI DANNOSI VERIFICATISI DOPO LA SENTENZA PENALE - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA - CONSULENZA TECNICA AVENTE AD OGGETTO LO STESSO MATERIALE CLINICO E PATOLOGICO ACCERTATO NEL GIUDIZIO PENALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel caso di condanna, con sentenza penale passata in giudicato, per il delitto di lesioni colpose, il giudice civile non puo prendere in considerazione, ai fini del risarcimento dei danni, conseguenze diverse da quelle accertate in Sede penale, a meno che la loro insorgenza risulti posteriore alla formazione del giudicato penale. Cio, peraltro, non esclude che la consulenza tecnica disposta in Sede civile, possa assumere, come dato di partenza, l'esame dello stesso materiale clinico e della stessa sindrome accertati nel giudizio penale - al limitato fine di identificare il momento di insorgenza delle conseguenze del fatto reato dedotte ai fini del risarcimento e di accertare la esistenza del nesso di causalita fra tali conseguenze e l'incidente. (V. 170-69, massima n.338093 1616-68, massima n.333388 2247-67, massima n.329441 2530-66, massima n.324869).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)