Sez. 3, Sentenza n. 30306 del 10/07/2002 Cc. (dep. 10/09/2002) Rv. 223360 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Mancata trasmissione di atti a contenuto sostanziale con valore probatorio - Atti non valutati dal giudice cautelare o valutati sulla base di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento - Inefficacia della misura impugnata - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., quando riguarda atti privi di rilievo nell'economia della motivazione del provvedimento impugnato, perché non considerati o perché valutati sulla scorta di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento (Fattispecie relativa all'omessa trasmissione di filmati, in ampia parte non direttamente apprezzati dal giudice cautelare e fatti oggetto nell'ordinanza impugnata, per la parte ulteriore, di riferimenti desumibili dalla descrizione delle riprese contenuta in atti di p.g.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)