Sez. L, Sentenza n. 5135 del 21/08/1986 (Rv. 447760 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - DIRIGENTE ISCRITTO ALL'INPDAI - PERDITA DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CAPITALE ACCANTONATO SUL PROPRIO CONTO - DESTINAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 967 DEL 1953 E NUOVA DISCIPLINA EX ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 44 DEL 1973 - PORTATA RISPETTIVA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - DIRIGENTE ISCRITTO ALL'INPDAI - PERDITA DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CAPITALE ACCANTONATO SUL PROPRIO CONTO - DESTINAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 967 DEL 1953 E NUOVA DISCIPLINA EX ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 44 DEL 1973 - PORTATA RISPETTIVA - FATTISPECIE.*
Il dirigente, iscritto all'INPDAI, il quale abbia perso la qualifica dirigenziale prima di aver maturato il diritto alla pensione, mentre nel regime dettato dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953 n. 967 approvato con DPR 17 agosto 1955 n. 914 poteva ottenere la liquidazione del capitale accantonato sul proprio conto, previa deduzione di quanto dovuto all'INPS per contributi da attribuire all'Assicurazione generale obbligatoria in relazione al periodo di contribuzione già effettuata presso l'INPDAI, a seguito della nuova disciplina prevista dall'art. 22 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973 n. 44 approvato con DPR 8 gennaio 1976 n. 58 può soltanto domandare la Costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, rimanendo il residuo eventualmente risultante sullo accantonamento del dirigente stesso definitivamente acquisito in favore dell'INPDAI. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva condannato l'INPDAI a trasferire - previa deduzione di quanto eventualmente dovuto all'INPS per contributi da attribuire alla Assicurazione generale obbligatoria in relazione al periodo di contribuzione effettuato all'INPDAI stesso - il conto previdenziale del dirigente, il quale aveva iniziato l'attività di commercialista, alla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 17/08/1955 num. 914 art. 21, Legge 15/03/1973 num. 44 CORTE COST., DPR 08/01/1976 num. 58 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)