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Sez. L, Sentenza n. 10649 del 06/11/1990 (Rv. 469652 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE CON L'INPDAI PER ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER L'IMPOSSIBILITÀ - DI UNA UTILIZZAZIONE DEI MEDESIMI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469652-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE CON L'INPDAI PER ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER L'IMPOSSIBILITÀ - DI UNA UTILIZZAZIONE DEI MEDESIMI - INSUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto previdenziale con l'i.N.P.d.a.I. In conseguenza dell'Estinzione del rapporto di lavoro del dirigente (nella specie iscrittosi all'albo degli avvocati ed alla relativa cassa), l'impossibilità, per tale soggetto, di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e della non sinallagmaticità dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale (che trovano il proprio titolo unicamente nella legge) - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive nonché delle norme in tema di indebito e di ingiustificato arricchimento; b) dell'inesistenza, nel sistema delle assicurazioni sociali, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale; C) della Mancanza di una norma particolare in tal senso, stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 21 del d.P.R. 17 agosto 1953 n. 914 ad opera dell'art. 22 del d.P.R. 8 gennaio 1976 n. 58, e dell'impossibilità, per l'autonomia di ciascun sistema previdenziale, di applicare alla fattispecie suddetta la norma dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980 in materia di previdenza forense. (V 124/88 mass n 456758; (V 5135/86 mass n 447760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., DPR 17/08/1955 num. 914 art. 21, DPR 08/01/1976 num. 58 art. 22, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)