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Sez. 3, Sentenza n. 101 del 05/01/1966 (Rv. 320203 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320203-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - CONDIZIONI.*

Perche possa ritenersi operante la disposizione dell'art.215, i comma n. 2 cod. proc. civ.-secondo la quale, in Mancanza di un tempestivo di sconoscimento della scrittura privata da parte di colui contro il quale essa e stata prodotta, la scrittura deve aversi per riconosciuta e necessario che la scrittura sia stata ritualmente prodotta. Solo in tal caso la scrittura puo ritenersi portata legalmente a conoscenza delle controparte e sorge, per questa, l'Onere di disconoscerla nei modi e termini di legge. Nella fattispecie la scrittura era stata prodotta nel giudizio di primo grado soltanto dopo l'udienza di rimessione al collegio ed era stata prodotta di nuovo, ritualmente, soltanto nel giudizio d'appello, cosi da doversi considerare tempestivo il riconoscimento fatto nella prima difesa dell'appellato successiva alla produzione in grado di appello. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)