Sez. L, Sentenza n. 5755 del 03/11/1982 (Rv. 423489 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - DECISIONE DELLA SENTENZA - SEZIONE DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA ORIGINARIAMENTE O CON MAGISTRATI SUPPLENTI APPARTENENTI ALLO STESSO UFFICIO - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA COST. - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - DECISIONE DELLA SENTENZA - SEZIONE DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA ORIGINARIAMENTE O CON MAGISTRATI SUPPLENTI APPARTENENTI ALLO STESSO UFFICIO - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA COST. - ESCLUSIONE.*
Non sussiste nullità, per violazione del primo comma dell'art. 25 cost., della sentenza resa in causa decisa da Sezione diversa da quella destinata alla cognizione della controversia del lavoro o da un collegio nel quale siano intervenuti magistrati supplenti, ma facenti parte dello stesso ufficio, giacché detta norma, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, considera la Competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell'ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell'organo giudicante, che possono essere determinate sia dallo avvicendarsi dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme procedurali, possono essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. (V 3018/71, mass n 354306).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 158, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)