Sez. 2, Sentenza n. 10219 del 15/07/2002 (Rv. 555722 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE | Precetto costituzionale - Portata - Attinenza alla concreta composizione dell'organo giudicante - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE
La garanzia posta dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato e non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante, la quale può dare luogo invece a nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)