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Sez. U, Sentenza n. 12244 del 27/05/2009 (Rv. 608273 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | In genere.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608273-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

L'avviso di mora, non aggredendo nessun bene del debitore, non è un atto dell'esecuzione né contiene una minaccia di procedere ad esecuzione forzata, avendo ad oggetto la semplice notizia dell'esistenza di un credito, con una sollecitazione al pagamento. Ne consegue che, qualora l'avviso sia stato emesso per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, all'opposizione proposta ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si applica la sospensione feriale dei termini, avendo il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione natura di giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)