Sez. 1, Sentenza n. 13211 del 10/09/2003 (Rv. 566711 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento per equa riparazione - Condanna alle spese - Ammissibilità - Contrasto con l'art. 34 CEDU - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza. Tale principio non è in contrasto con l'art. 34 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l'impegno a non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto implica che lo Stato contraente della CEDU debba assicurare, nell'ambito dell'ordinamento interno, un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del diritto, quando esso sussiste, ma non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 34, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)