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Sez. 1, Sentenza n. 16542 del 15/07/2009 (Rv. 609198 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento per equa riparazione - Condanna alle spese - Ammissibilità - Contrasto con l'art. 34 CEDU - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Art. 92 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609198-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese. Tale principio non è in contrasto con l'art. 34 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l'impegno a non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali; pertanto, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda o quando sussistano giusti motivi, l'autonomia della normativa nazionale comporta l'applicabilità della regola dettata dell'art. 92 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 34, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)