Sez. 1, Sentenza n. 18204 del 28/11/2003 (Rv. 573756 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ricorrente soccombente nei giudizi per l'equa riparazione - Esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari - Mancata previsione - Eccepita violazione degli artt. 2, 3, 10 Cost. e degli artt. 17 e 34 della Convenzione - Manifesta infondatezza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 10, primo comma, 3, primo comma, Cost., nonché agli artt. 17 e 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui non prevede che il ricorrente soccombente nei giudizi promossi per ottenere l'equa riparazione per irragionevole durata del processo (nella specie, in materia di lavoro e previdenza), di cui all'art. 2, non sia assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari in favore del Governo italiano, a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria. Ciò in quanto la possibilità di una condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite, prevista dalla legge italiana, della quale deve farsi applicazione nei processi davanti ai giudici nazionali - ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo -, non contrasta con i parametri invocati, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore conformare i singoli istituti processuali, e quindi anche il regime delle spese, in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni singolo procedimento, sicché non può ritenersi costituzionalmente obbligata l'estensione ai giudizi di equa riparazione del regime di esenzione del lavoratore dalle spese, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per le controversie in materia previdenziale, il cui oggetto ha natura e funzioni specifiche, diversi essendo nei due tipi di procedimenti i presupposti per il riconoscimento del diritto e le prestazioni con le quali il legislatore ha dato attuazione ai precetti costituzionali. Nè la semplice possibilità di condanna al pagamento delle spese processuali costituisce un impedimento alla tutela in sede giurisdizionale, non potendosi affatto sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali, ovvero di non essere tenuta al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, consenta alla parte di meglio difendere la propria posizione e di apprestare meglio le proprie difese (cfr. Corte cost., sent. n. 119 del 1969 e ord. n. 117 del 1999). E neppure può ritenersi che dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo discenda un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l'equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l'assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un'attività dello Stato che "miri alla distruzione dei diritti o delle libertà" riconosciuti dalla Convenzione o ad "imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione".
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 34, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 17, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/05/2001 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)