Sez. 2, Sentenza n. 8636 del 03/05/1972 Ud. (dep. 22/12/1972) Rv. 122812 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA DI SEMINFERMO DI MENTE - CONDIZIONI.*
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA DI SEMINFERMO DI MENTE - CONDIZIONI.*
Perche il condannato con la diminuente della seminfermita mentale possa essere assegnato a una casa di cura e di custodia e necessario che la diminuita capacita d'intendere e di volere sia conseguenza, non gia di disturbi occasionali e transitori derivanti da malattia fisica, bensi di un'infermita di natura psichica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)