Sez. 6, Sentenza n. 2973 del 30/10/1996 Cc. (dep. 07/11/1996) Rv. 206216 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Condanna a pena detentiva per reato continuato - Aumento per la continuazione di durata inferiore alla custodia cautelare sofferta per il reato satellite - Diritto alla scarcerazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare in caso di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, ad una pena pari o inferiore alla custodia già subita, qualora si tratti di condanna per più reati unificati dalla continuazione, non può essere messa a confronto la custodia cautelare sofferta per uno dei reati satellite con la porzione di pena relativa all'aumento a titolo di continuazione al fine di ottenere l'escarcerazione per tale titolo di imputazione, dato che la legge, in tale ipotesi, considera il reato continuato come reato unico. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., valutato più grave, con pena base determinata in anni otto di reclusione, aveva chiesto l'escarcerazione per uno dei reati satellite - essendo stato già scarcerato per decorrenza dei termini per gli altri reati - adducendo che la custodia cautelare sofferta per il reato satellite era superiore all'aumento di pena determinato in sentenza ex art. 81 cpv. cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)