Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 04/10/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203106 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Effetto della pronuncia di determinate sentenze | Reato continuato - Titolo custodiale riferibile solo al reato satellite - Custodia sofferta non inferiore all'aumento di pena irrogato per la continuazione - Estinzione della misura - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Effetto della pronuncia di determinate sentenze
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna, assoggettata a gravame, per un reato continuato, ed il titolo della custodia cautelare cui è sottoposto l'imputato si riferisca esclusivamente al reato in relazione al quale è stato applicato l'aumento della pena per la continuazione, se la durata della custodia già sofferta non è inferiore all'aumento della pena irrogato per il reato satellite la misura cautelare in esecuzione perde efficacia ai sensi dell'art. 300, quarto comma, cod. proc. pen.; la configurazione del reato continuato come reato unico, invero, deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli all'imputato o al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al "favor rei", salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)