Sez. 2, Sentenza n. 21493 del 12/10/2007 (Rv. 599603 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Verbale di accertamento - Impugnabilità fuori dalle ipotesi previste dal codice della strada - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione delle disposizioni sugli assegni bancari.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato dall'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva, che viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, per le quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che si era pronunciata sull'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento per una violazione della l. n. 386 del 1990 in tema di assegni bancari).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)