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Sez. 1, Sentenza n. 20167 del 12/10/2004 (Rv. 577667 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Verbale di accertamento - Immediata impugnabilità ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento - Deroghe - Violazioni del codice della strada.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577667-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della legge n. 689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1982 num. 689 art. 22, Legge 24/11/1982 num. 689 art. 18, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)