diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10094 del 27/09/1991 (Rv. 474025 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Condizioni - Carattere alternativo.
Stato
decisa il 1991-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474025-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, è sufficiente, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, l'accertamento, in via alternativa, che essi si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che i medesimi, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, non occorrendo l'accertamento della sussistenza di entrambe le condizioni predette, tenuto conto che dell'accompagnatore ha necessità sia il soggetto capace di provvedere a se stesso ma incapace di camminare sia quello capace di camminare ma incapace di provvedere alla propria persona ed ai bisogni della vita quotidiana.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)