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Sez. L, Sentenza n. 5152 del 26/05/1999 (Rv. 526727 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Malattia psichica - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526727-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta anche al soggetto affetto da malattia psichica, se alla totale inabilità al lavoro per effetto della malattia si aggiunge l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il soggetto abbisogna di un'assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, non occorrendo la sussistenza di entrambe le condizioni.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 12/11/1988 num. 508 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)