Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 665 del 13/01/2011 (Rv. 616217 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Cittadino estero - Procura alle liti - Rilascio ex art. 83 cod. proc. civ. - Presunzione del conferimento in Italia - Configurabilità - Prova contraria - Necessità - Interrogatorio formale - Mancata risposta - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato "ad litem" nella forma prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell'estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)